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Cos’è l’affido condiviso?

L’affido condiviso è la forma di affidamento prevalente in Italia nei casi di separazione o divorzio con figli minori.Significa che entrambi i genitori mantengono la responsabilità genitoriale e partecipano in modo paritario alle decisioni più importanti per la vita del figlio.

È regolato dalla Legge 54/2006, che tutela il diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori.

Cosa comporta concretamente?

Con l’affido condiviso:

  • Entrambi i genitori decidono insieme su:
    • Educazione
    • Salute
    • Attività sportive
    • Scelte religiose
    • Scuola
  • Il minore vive prevalentemente con uno dei due genitori (di solito la madre), ma ha frequenti e regolari rapporti con l’altro.
  • Il genitore non collocatario partecipa comunque:
    • Alla vita del figlio
    • Alle spese (mantenimento, spese straordinarie)

Dove vive il minore?

Solitamente viene individuato un genitore “collocatario”, presso il quale il minore:

  • Risiede abitualmente
  • Frequenta la scuola
  • Ha la residenza anagrafica

Tuttavia, l’altro genitore ha diritto di visita regolare e tempi adeguati di permanenza, che vengono stabiliti:

  • Dai genitori in accordo
  • Oppure dal giudice, in caso di disaccordo

Mantenimento: chi paga cosa?

Con l’affido condiviso:

  • Entrambi i genitori contribuiscono economicamente
  • Il genitore non collocatario versa un assegno di mantenimento mensile, calcolato in base a reddito, tenore di vita, tempo di permanenza col figlio

Sono a carico di entrambi, al 50% o in base al reddito:

  • Spese mediche straordinarie
  • Scuola privata, attività sportive, viaggi studio
  • Psicologi, logopedisti, ecc.

Quando non si applica l’affido condiviso?

Il giudice può disporre l’affido esclusivo solo in casi eccezionali, ad esempio:

  • Violenza domestica
  • Abuso o trascuratezza
  • Gravi conflitti genitoriali che ledono il benessere del minore

In tal caso, la responsabilità genitoriale passa a un solo genitore, ma l’altro mantiene il diritto/dovere di visita, salvo diverse disposizioni.

Cosa cambia con il nuovo piano genitoriale?

Con la Riforma Cartabia (2023), è obbligatorio presentare un piano genitoriale, che deve indicare in modo dettagliato:

  • Dove vive il minore
  • Orari, giorni e festività da passare con ciascun genitore
  • Attività extrascolastiche, scelte educative e sanitarie
  • Modalità di comunicazione tra genitori e figlio

Il giudice valuta se il piano risponde al superiore interesse del minore.

Lo Studio Legale Magaletti può aiutarti

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